Davvero credi di avere ancora l’obbligo di registrare tutte le vendite di olio?

Quanto tempo dedichi alla registrazione di ogni singola vendita di olio confezionato?

Sei tra coloro che per ogni bottiglia venduta corre a registrarne il movimento sul SIAN?

Stiamo per rivelarti uno strumento che ti consentirà di risparmiare una enormità di tempo facendo in modo che tu sia immediatamente esonerato dalla registrazione di tutte le vendite di olio confezionato.

Infatti, che tu gestisca un frantoio di piccole o di grandi dimensioni,

 

esiste un modo semplicissimo per evitare che tu debba registrare le vendite.

 

E’ di semplice attuazione, è assolutamente legale ed è accessibile per chiunque.

 

Ti riveliamo subito come puoi impostare la tua attività perché con un piccolo accorgimento

 

sei esonerato dalla registrazione di tutte le vendite di olio confezionato.

 

Ti sei mai chiesto se il supermercato è obbligato alla registrazione sul SIAN delle vendite dell’olio che ha sugli scaffali?

Ovviamente la risposta è no, il supermercato non ha l’obbligo di registrare le vendite di olio sul SIAN così come non è obbligata nemmeno la piccola bottega di alimentari sotto casa.

Come mai i negozi di alimentari non devono registrare nulla sul SIAN? Pensa che non hanno neanche l’obbligo di iscriversi!

Cosa c’è di diverso tra il negozio e il tuo frantoio?

Vediamo cosa dice la normativa:

Il D.M. 16059 del 23 dicembre 2013, all’Art.5:

“chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati.”

Su questa frase si apre la possibilità per il frantoio di configurare facilmente un deposito di solo olio confezionato.

Vediamo che caratteristiche deve avere questo deposito per poterlo sfruttare ai sensi della normativa.

 

Contrariamente a quanto si possa credere,

il deposito di solo confezionato non va registrato sul SIAN,

 

dunque non va inserito un nuovo stabilimento, non è richiesto.

Non deve necessariamente essere situato in un indirizzo diverso rispetto al frantoio e nemmeno in un locale a sé stante, l’importante è che sia una sezione indipendente e ben delineata, può essere una stanza a sé, ma

 

anche uno scaffale nello stesso stabilimento del frantoio,

 

 

 

 

a patto che sia ben delimitato e ben distinto dalle restanti aree produttive dell’azienda, magari recante un bel cartello con scritto “magazzino punto vendita” oppure “magazzino di solo olio confezionato”.

In questo modo sarà assolutamente regolare stoccare su questo scaffale l’olio confezionato in attesa di essere venduto. Lo scaffale sarà il nostro deposito di olio confezionato, nel pieno rispetto del D.M. 16059 Art.5.

Dopo aver regolarmente registrato il confezionamento con etichettatura come di consueto, sarà possibile scaricare l’olio con un movimento con codice S9 per ciascun lotto che viene trasferito nel deposito di confezionato.

Con questa operazione con codice S9, l’olio “esce” dal frantoio (e dal suo registro) per “entrare” nel deposito di solo confezionato, il quale, come evidenziato dalla normativa, non ha alcun obbligo di registrazione delle successive vendite.

Utilizzando questa impostazione, potrà essere registrato il solo scarico verso il punto vendita/deposito di confezionato evitando dunque di dover registrare ogni singola vendita volta per volta.

 

Si evita dunque che il personale addetto alle vendite al dettaglio debba occuparsi anche delle registrazioni SIAN.

 

Vuoi sapere come impostare il software Extravirgin per abilitare questa funzionalità?

Consulta subito la seconda parte di questa guida.

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