Il controllo dei MOCA nel Frantoio Oleario: S
La sicurezza alimentare è un principio irrinunciabile ...

Nel mercato oleario d’eccellenza, l’indicazione della varietà delle olive (cultivar) rappresenta un
elemento di forte valorizzazione commerciale. Tuttavia, per gli operatori della filiera, l’inserimento di
tale informazione nel registro telematico del SIAN risponde a precise modalità operative definite
dall’Amministrazione per garantire la trasparenza e la corretta informazione al consumatore.
Secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione della varietà nel registro è facoltativa, a meno che tale
informazione non venga riportata nell’etichettatura del prodotto o nei documenti commerciali (come
DdT e fatture).
In particolare, a partire dal 1° settembre 2021, se un operatore rivendica la varietà in etichetta o nei
documenti di vendita, è obbligato a riportare tale specifica anche nelle registrazioni telematiche di
carico e scarico. Fino al 30 agosto 2021, l’omissione non costituiva un’irregolarità, ma da tale data
la tracciabilità è diventata un requisito stringente per chi vanta la cultivar commercialmente.
Il sistema informatico del portale dell’olio non dispone attualmente di un campo “Varietà”
predefinito. Pertanto, l’unico strumento per tracciare la cultivar è il campo “Note” presente nelle
diverse maschere di inserimento delle operazioni.
L’operatore deve inserire nel campo note la dicitura testuale corretta (es. Varietà “Moraiolo” o
Varietà “Coratina”) per ogni movimento che riguardi il prodotto qualificato.
Carico e Scarico: Ogni ingresso o uscita di olive o olio per cui si intenda rivendicare la cultivar deve
riportare il nome della varietà nelle note.
Movimentazioni interne (M1): Anche i trasferimenti tra recipienti devono riportare la varietà nelle
note per mantenere la continuità della tracciabilità.
Miscele multivarietali: In caso di miscelazione di varietà diverse, nel campo note del recipiente di
destinazione devono essere riportate tutte le varietà coinvolte, rispettando l’ordine ponderale
decrescente.
Se una massa di olio è già qualificata con la varietà nel registro, l’operatore può decidere di
effettuarne uno scarico senza indicare la varietà nelle note, a condizione che la cultivar non venga
rivendicata nei documenti di vendita o in etichetta per quella specifica partita.
In conclusione, la corretta gestione del campo “Note” rappresenta l’unico modo per assicurare la
conformità tra l’attività produttiva e le dichiarazioni commerciali, evitando irregolarità nella tenuta
del registro telematico.
Le sanzioni per errori o omissioni relativi all’indicazione della cultivar (varietà) sono disciplinate principalmente dal D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 103, e scattano qualora tale informazione sia rivendicata commercialmente senza un adeguato riscontro documentale e telematico,
In particolare, i rischi sanzionatori si articolano come segue:
Violazione delle modalità di tenuta del registro: l’indicazione di informazioni inesatte configura una violazione delle modalità di tenuta del registro, Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 103/2016, si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.200 euro
Errori nell’identificazione delle partite
L’indicazione della varietà deve essere riportata in modo chiaro e leggibile anche sui cartelli identificativi dei recipienti di stoccaggio dell’olio sfuso e sulle partite confezionate ma non ancora etichettate,
Chi non identifica correttamente le partite o utilizza recipienti privi delle indicazioni necessarie (inclusa la varietà, se utilizzata) è soggetto, secondo l’art. 8 del D.Lgs. 103/2016, a una sanzione da 500 euro a 3.000 euro.
Assenza di prove oggettive e documentali
La rivendicazione della cultivar deve essere comprovata da elementi oggettivi, come il fascicolo aziendale dell’olivicoltore e la documentazione commerciale di ingresso delle olive. Qualora da un controllo emerga che l’indicazione non è veritiera o manchino dati tracciabili e documentabili, le sanzioni sono pesanti, poiché finalizzate a evitare abusi a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza,,
Parametri di variazione delle sanzioni
L’entità delle sanzioni pecuniarie sopra citate può variare sensibilmente in base ai quantitativi di prodotto coinvolti nell’irregolarità:
• Dimezzamento della sanzione: Se la violazione riguarda quantitativi non superiori a 700 kg/litri di olio o 3.500 kg di olive (con un minimo edittale di 150 euro),,
.• Raddoppio della sanzione: Se la violazione riguarda quantitativi superiori a 30.000 kg/litri di olio o 150.000 kg di olive,
.In conclusione, è indispensabile che vi sia una perfetta corrispondenza tra la realtà aziendale, i documenti giustificativi e il registro SIAN per evitare contestazioni in fase di ispezione da parte dell’ICQRF
La sicurezza alimentare è un principio irrinunciabile ...
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